STUDIO LEGALE TITONE
Patrizia Titone - Avvocato Matrimonialista - Diritto di famiglia
Oltre 25 anni di esperienza al Tribunale di ROMA
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COMPETENZE LEGALI
Divorzio Congiunto
Divorzio Giudiziale
Separazione Consensuale
Separazione Giudiziale
Errore Medico
Negoziazione Assistita
Coppie di fatto
Consulenza
Da 6 o 12 mesi è la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio. Se i coniugi si erano separati consensualmente, possono divorziare dopo 6 mesi.
Se, invece, si erano separati giudizialmente, possono divorziare dopo 12 mesi.
Con il divorzio congiunto i coniugi possono divorziare velocemente raggiungendo un accordo per regolamentare le questioni relative all'affidamento e frequentazione dei figli, al loro mantenimento e a quello del coniuge economicamente "debole"
e all'assegnazione della casa coniugale.
E' sufficiente recarsi in Tribunale per una sola udienza, dopodiché verrà emessa la sentenza di divorzio. Il divorzio congiunto ha costi ridotti rispetto al divorzio giudiziale anche perché i coniugi possono farsi assistere da un unico avvocato.
Quando marito e moglie non trovano un accordo su tutte le condizioni di divorzio, oppure quando uno dei coniugi non intende divorziare (comunemente si dice che uno dei due non vuole "concedere" il divorzio all'altro), il coniuge interessato ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve rivolgersi al Tribunale e cioè deve promuovere un giudizio di divorzio.
Oggi il divorzio si può chiedere dopo 6 mesi, se i coniugi si erano separati
consensualmente, oppure dopo 12 mesi se si erano separati giudizialmente.
La procedura di divorzio contenzioso è necessaria quando le parti
non riescono a raggiungere un punto di incontro, sugli aspetti fondamentali del divorzio, come l'ammontare dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli,
l'assegnazione della casa coniugale o l'affido della prole.
Rispetto al divorzio congiunto, che si conclude solitamente nel giro di 4/6 mesi dal deposito del ricorso introduttivo e richiede una sola udienza, il divorzio giudiziale dura inevitabilmente più tempo in quanto -trattandosi di una vera e propria causa civile- difficilmente si conclude prima di tre anni.
La separazione consensuale dei coniugi è il modo più semplice e veloce per separarsi.
E' necessario che marito e moglie siano d'accordo non solo sul fatto di separarsi, ma anche sulle modalità con le quali gestire i diversi aspetti legati alla fine del matrimonio.
Separarsi consensualmente, infatti, significa proprio raggiungere un accordo sulle questioni fondamentali (casa, assegno, figli) e su come esse saranno disciplinate.
La separazione consensuale ha molti vantaggi, non ultimo quello di avere dei costi alquanto ridotti rispetto alla separazione giudiziale. Una delle ragioni del risparmio si deve al fatto che entrambi i coniugi possono farsi seguire da un unico avvocato.
In generale per ottenere la separazione consensuale occorrono dai 3 ai 7 mesi circa. Saranno poi necessari 6 mesi dall'udienza (che è solamente una) per poter richiedere il divorzio (c.d. divorzio breve).
La separazione giudiziale è un procedimento attraverso il quale uno solo dei coniugi o ciascuno di essi con proprio ricorso autonomo (in questo caso si hanno due iniziative distinte che verranno riunite) chiedono al Tribunale competente di pronunciare una sentenza di separazione che regoli i loro rapporti dopo la cessazione della convivenza.
La separazione giudiziale, a differenza di quella consensuale, è necessaria allorquando i coniugi non siano d'accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia su come regolare i loro rapporti circa l'affidamento e la frequentazione dei figli, l'assegnazione della casa coniugale e le questioni economiche e patrimoniali.
L’art. 151 del Codice Civile consente di chiedere la separazione nel caso in cui la prosecuzione della convivenza sia diventata “intollerabile” anche solo per uno dei due coniugi, o sia tale da “recare grave pregiudizio all’educazione della prole” e non è, quindi, necessario che il coniuge che decide di separarsi dimostri la sussistenza della "colpa" in capo all'altro coniuge.
Si parla di errore medico quando una scelta terapeutica del sanitario procura al paziente non un beneficio ma un danno, causando un peggioramento delle sue condizioni di salute che non dipende dal normale decorso della malattia o dalle prevedibili complicanze.
Gli errori medici più frequenti si verificano in fase di diagnosi o durante gli interventi chirurgici.
Il risarcimento del danno può essere richiesto sia al Medico che ha eseguito l’intervento, effettuato la diagnosi ecc., in quanto soggetto che in via principale avrebbe dovuto eseguire in modo corretto la propria prestazione professionale, ma anche alla Struttura Ospedaliera o Clinica Privata presso la quale egli opera.
Prima di promuovere il giudizio per il risarcimento del danno derivante da responsabilità professionale medica, è necessario instaurare il procedimento di Mediazione presso uno degli Organismi a ciò deputati. Cioè è possibile rivolgersi al Giudice, solamente se non si è raggiunto un accordo in sede di Mediazione.
In base all’art. 6 del d.l. 12.9.2014 n.132, conv. in legge n.162/2014, i coniugi (con l’assistenza di un avvocato per parte) possono
utilizzare la c.d negoziazione assistita per ottenere:
la separazione personale;
la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;
la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
senza necessità di recarsi in Tribunale.
L’accordo raggiunto dalle parti viene sottoscritto presso lo studio degli Avvocati ai quali spetterà il compito di portarlo in Tribunale per ottenere il nulla osta o l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica.
Una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, sarà compito degli Avvocati trasmettere l’accordo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune interessato, per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Il vantaggio della negoziazione assistita è la rapidità con la quale si può ottenere la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio, perché -non appena raggiunto l'accordo- i coniugi lo sottoscrivono alla presenza degli Avvocati senza dover attendere la fissazione dell'udienza.
In base a quanto previsto dalla nuova legge, saranno considerati conviventi di fatto
“due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.”
L’accertamento dello stato di convivenza avverrà tramite la “dichiarazione anagrafica” che la coppia dovrà presentare agli uffici comunali di riferimento. Attraverso questa dichiarazione si attesterà la costituzione di un nuovo nucleo familiare e l’uscita dal precedente.
In base alla legge infatti due persone residenti all’interno della stessa abitazione possono non formare un nucleo familiare, ma essere ognuno parte di un proprio mono-nucleo.
Chi decide di andare a convivere e vuole fruire dei diritti previsti dalla legge deve dunque presentare apposita dichiarazione al momento del cambio di residenza.
Le coppie che già ad oggi convivono nella stessa abitazione e condividono la stessa residenza, ma non hanno dichiarato apertamente la costituzione di un nuovo nucleo familiare potranno ovviare compilando e presentando all’anagrafe l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune di Roma.
Diritto di famiglia: separazione, divorzio, affidamento, obblighi patrimoniali, figli, procedimenti dinanzi al Tribunale Ordinario nonchè dinanzi al Tribunale per i Minorenni coppie di fatto (diritti ed obblighi).
Successioni: testamenti, divisioni ereditarie, accettazione e rinuncia all'eredità, quota di legittima e di disponibile.
Contratti di locazione: redazione contratto per uso abitativo e uso commerciale.
Lettere Legali: recupero crediti, disdetta contratto locazione, diffida.
Errore Medico: risarcimento danni.
Studio Legale Avv. Patrizia Titone Via Gualtiero Serafino, 8 - 00136 Roma - Tel./Fax 06 3937 5417 - Cell. 336 750 478